SIAMO FINITI SUL GIORNALE

Siamo finiti sul giornale : un piccolissimo stralcio di una citazione per usucapione  è comparsa sulla prealpina il   22 maggio 2018 : quando le controparti sono troppo numerose oppure troppo difficili da individuare  la causa si inizia con “un po’ di pubblicità sul giornale ” 

GRATUITO PATROCINIO < € 11.493,82.  

SOGLIA DEL  REDDITO PARI A  € 11.493,82 : è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 28/02/2018  il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 gennaio 2018 per “L’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato      e’ abbassato ad € 11.493,82.  

Dunque la somma dei redditi delle persone, risultanti dallo stato di famiglia,  non deve superare  € 11.493,82 nell’anno solare precedente alla data di richiesta del gratuito patrocinio, requisito che deve permanere fino alla fine della causa . 

(N.B: l’importo  è indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

 

SE MI TRADISCI MI PAGHI

 SE MI TRADISCI MI PAGHI
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4470/2018 stabilisce che la violazione dei doveri coniugali è risarcibile come danno non patrimoniale .

 

La Suprema Corte sul punto osserva quanto segue:

  • i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’ art. 2059 c.c.;
  • la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e, nel caso di specie, risultavano gravemente lesi dalla condotta tenuta dal marito;
  • ciò nonostante il collegio d’appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, debba essere specificamente allegato e provato, cosa che la ricorrente, nel caso in esame, non aveva fatto;
  • il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzione semplici.

Antefatto :  Il Tribunale di Roma  in sentenza di separazione  rigettava le differenti domande presentate, fra cui quella di risarcimento avanzata dalla moglie  per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati quali la dignità, la riservatezza, l’ onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità psicofisica.Anche la Corte d’ Appello di Roma  rigettava la domanda della moglie  relativa alla richiesta di risarcimento danni: per la Corte, infatti, la domanda risarcitoria presentata, facendo conseguire le singole voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) ex se genericamente dalla condotta tenuta dal marito e senza alcuna deduzione precisa di circostanze tali da consentire una valutazione della sussistenza del danno circostanziata e parametrata sulla persona della resistente, non meritava accoglimento in mancanza di una specifica allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito. La donna non si arrende e  propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.

I PUBBLICI DIPENDENTI POSSONO LAVORARE ANCHE DAI PRIVATI?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28797 del 30 novembre 2017, si è occupata proprio della  questione dei pubblici dipendenti che lavorano con contratto a chiamata presso privati oltre all’orario di lavoro  ,  fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.  Infatti,  l’art. 60 del d lgs. n. 165 del 2001 vieta al pubblico dipendente di esercitare il commercio o l’industria e di assumere ‘impieghi alle dipendenze di privati’. 

Nello specifico, al lavoratore in questione era stato contestato di avere, in costanza di rapporto di lavoro con l’ente pubblico, sottoscritto un altro contratto di lavoro, a chiamata, con una società privata.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che il contratto collettivo di categoria imponeva al dipendente di “non attendere, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico fisico”.Rilevava la Cassazione, inoltre, che il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni “è caratterizzato dall’obbligo di esclusività”, in virtù di quanto previsto dall’art. 98 Cost., il quale stabilisce che i pubblici impiegati siano “al servizio esclusivo della Nazione’” e a tutela del principio di imparzialità. 

 

 

 

L’alba del mio Blog

Ecco l’alba del Blog del nuovo sito

Questo è il blog dello studio legale Cipolla in questa pagina vi segnalerò le nuove sentenze della Cassazione , qualcuno degli argomenti che tratto nei miei processi , così potrete trarre le ultime novità in materia di diritto civile e di famiglia, se poi avete qualche richiesta particolare potete richiedere un parere on line ed io vi risponderò in forma anche privata .