La Corte di Cassazione con sentenza n. 27233/17 del 16.11.2017ha precisato che la fotocopia ha valore di prova documentale solo se non viene tempestivamente contestata in giudizio.Contrariamente alla decisone del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva appello ***, lamentando come i documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria fossero delle semplici fotocopie.
Tuttavia, il giudice d’appello, riteneva di non potere avvalorare le richieste della società debitrice, in quanto, la stessa, si era solo limitata a dedurre, nel corso delle precedenti fasi di giudizio, come i documenti prodotti dal creditore fossero delle copie fotostatiche, non operando alcuna specifica contestazione.