Paola Cipolla
SUCCESSIONE: DISTINZIONE TRA EREDE e LEGATARIO
La Corte di Cassazione, con recentissima ordinanza n. 27413/2017, ha enunciato i criteri volti a distinguere le due posizioni successorie: si acquisisce la qualità di erede quando si subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario o in una quota di esso, mentre si diventa legatari se il testatore attribuisce la titolarità di singoli e individuati beni.
La vicenda trae origine dalla domanda di riduzione promossa dal moglie di un defunto, nei confronti delle disposizioni testamentarie, con le quali, quest’ultimo, lasciava la maggior parte dei suoi beni ad una sorella, nominata unica erede, mentre alla moglie, con cui peraltro non aveva figli, solo determinati beni. Ricordava la Corte che si ha una istituzione di erede ex re certa quando il testatore attribuisce all’erede non una quota dell’intero patrimonio ereditario, ma una o più cose determinate. In questo caso, infatti, non si ha legato, ma una vera istituzione di erede tutte le volte in cui risulta evidente che il testatore ha inteso i beni assegnati come rappresentativi di una quota di eredità.
Si configura, invece, un legato quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio del defunto, ma come beni specifici.
Se il legato viene lasciato in conto di legittima, il legittimario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede. Se il legato viene lasciato in sostituzione di legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima.
A fronte di tali precisazioni, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la moglie fosse stata istituita erede e dunque che l’attribuzione a lei fatta non potesse qualificarsi come legato in conto di legittima.
LA FOTOCOPIA VALE IN TRIBUNALE?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 27233/17 del 16.11.2017ha precisato che la fotocopia ha valore di prova documentale solo se non viene tempestivamente contestata in giudizio.Contrariamente alla decisone del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, proponeva appello ***, lamentando come i documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria fossero delle semplici fotocopie.
Tuttavia, il giudice d’appello, riteneva di non potere avvalorare le richieste della società debitrice, in quanto, la stessa, si era solo limitata a dedurre, nel corso delle precedenti fasi di giudizio, come i documenti prodotti dal creditore fossero delle copie fotostatiche, non operando alcuna specifica contestazione.
SI ALLA CANNA FUMARIA IN FACCIATA
Il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata, infatti, il Tar delle Marche con sentenza n. 648/2017 ha stabilito che è possibile procedere all’installazione di una canna fumaria senza il consenso degli altri condomini, purché venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Ovviamente, ciò deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali, i quali stabiliscono dei limiti per la collocazione delle bocche dei camini, da installare ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
Tuttavia, pur non essendo necessario il consenso di tutti i condomini, vige comunque l’obbligo di informare dei lavori l’amministratore del condominio, il quale sarà tenuto a informare gli altri condomini alla prima riunione utile.
Alla luce di tanto emerge che il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata dell’edificio per ancorare i tubi di scarico, in quanto trattandosi di una parte comune, essa può essere utilizzata da ciascun condomino per i propri bisogni, purché, come innanzi detto, dato uso non arrechi un pregiudizio all’immobile e non ne impedisca l’uso comune.
E’ TUTTA COLPA DEL MEDICO
La responsabilità del medico: e le precisazioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2275 del 2017.
Ai fini del risarcimento del danno per responsabilità medica, è il paziente che deve provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e la condotta dei medici.
Mentre la struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità ( art 1218 c.c.) , dovrà, a sua volta, dimostrare “l’impossibilità della prestazione sanitaria “derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e non evitabile anche con l’ordinaria diligenza”.
HO DIMENTICATO DI REGISTRARE IL CONTRATTO D’AFFITTO E ADESSO ??
HO AFFITTATO FINALMENTE ! MA HO DIMENTICATO DI REGISTRARE IL CONTRATTO E ADESSO ???
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25503 del 13 dicembre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di nullità del contratto di locazione.
Secondo la Cassazione, la mancata registrazione del contratto di locazione comporta la radicale nullità dello stesso, con la conseguenza che, il conduttore che avesse pagato le pigioni mensili ha diritto al risarcimento del danno o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento.
Contratto di locazione non registrato deve esser dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 e lo stesso è comunque, “inesistente”, in quanto non vi era stato “alcun accordo delle parti in tal senso ” .
Pertanto, nulla sarà al locatore, non essendo mai sorto “alcun vincolo giuridico” tra l’inquilino e il proprietario.
(Consiglio del giorno : registrate gente registrate !!! )
E SE ATTRAVERSI LA STRADA DI NOTTE
ATTRAVERSI LA STRADA DI NOTTE FUORI DALLE STRISCE PEDONALI ?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27524 del 20 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale, fornendo alcune precisazioni in tema di concorso di colpa del pedone che venga investito da un’automobile. Secondo la Cassazione, nel caso in cui il pedone sia stato investito da un’auto, può dirsi sussistente il concorso di colpa del pedone stesso se questi abbia attraversato la strada di notte, al di fuori delle strisce e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito.
E se il cucciolo fa danni chi paga ?
Mi hanno lasciato il cucciolo se fa danni chi paga ?
La recente cassazione penale, con la sentenza n. 51448 del 10 novembre 2017, ha stabilito le responsabilità sia civile che penale ( per lesioni personali) del detentore del cane verso i terzi danneggiati.
Ma chi è il detentore??
E’ il vicino di casa, l’amico, il fratello che ha in custodia l’animale, mentre il proprietario si assenta.
E’ l’immacolata non si lavora
MA IL VOSTRO CAPO PUO’ CHIEDERVI DI LAVORARE IL VENERDì DELL’ IMMACOLATA ?
O IL LUNEDI’ DI NATALE ?
LA CASSAZIONE RISPONDE : No!
Così la recentissima Sentenza del 23 Novembre 2017 numero 27948 Ci dice che :
” E’ NULLO il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della L. n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell’8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario)” . Il patto è nullo anche se in lavoro infrasettimanale e festivo fosse previsto dal contratto collettivo, insomma caro lavoratore sei tu a decidere se vuoi lavorare all’immacolata oppure no !
L’alba del mio Blog
Ecco l’alba del Blog del nuovo sito
Questo è il blog dello studio legale Cipolla in questa pagina vi segnalerò le nuove sentenze della Cassazione , qualcuno degli argomenti che tratto nei miei processi , così potrete trarre le ultime novità in materia di diritto civile e di famiglia, se poi avete qualche richiesta particolare potete richiedere un parere on line ed io vi risponderò in forma anche privata .