CONTOCORRENTE CON PIU’ EREDI

Un erede può prelevare da solo dal conto corrente del defunto? 

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Un erede può agire autonomamente nei confronti della banca del defunto e riscuotere l’intero credito, anche se ci sono altri eredi ? E’ una domanda molto frequente perché  non tutti gli eredi sono sempre d’accordo a riscuotere i denari ereditati e depositati sul conto corrente del defunto, questa ordinanza apre la strada alla possibilità di riscossione  della somma pro-quota di ciascun erede .

L’ordinanza n. 27417/2017 della Suprema Corte, ha fornito interessanti precisazioni in merito al conto corrente ereditato e alla possibilità, per la banca, di rifiutare il prelievo ai singoli eredi.
Nel caso di specie, il 
defunto era titolare insieme alla consorte di un conto corrente cointestato e di un conto deposito sul quale risultavano in giacenza alcuni titoli. Quando è deceduto, la moglie e due figlie, dopo aver già prelevato delle somme per far fronte alle spese funerarie, hanno chiesto alla banca  di poter prelevare altri importi dal conto corrente ereditato e disinvestire alcuni titoli.

La banca, però, ha rifiutato la richiesta, in quanto un altro coerede non aveva prestato il suo consenso all’iniziativa delle sorelle.
Alla luce di tanto, le donne si sono rivolte al Tribunale, chiedendo la condanna della banca al versamento delle somme loro spettanti,
quali quote di eredità legittimamente vantata. Inoltre, hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado ha accolto la loro richiesta, mentre la Corte d’appello, su 
impugnazione del coerede e dell’istituto di credito, ha riformato la decisione, condannandole al rimborso delle spese in favore della banca. La decisione di secondo grado, in realtà, si era fondata su una precedente sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (n. 24567/2007), che sanciva la caduta in comunione dei crediti ereditari, senza una divisione  di questi tra i coeredi.
Tuttavia, le ricorrenti, non convinte da questa decisione, si sono rivolte direttamente alla Cassazione, la quale ha precisato il proprio recente orientamento con l’ordinanza n. 27417/2017.
Invero, 
ha sottolineato la Corte, le motivazioni sottese alla sentenza delle sezioni unite, non escludono che ciascun coerede possa agire autonomamente nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito. Qualora, poi, avvenga la riscossione da parte di un coerede soltanto di tutto il credito del defunto, ciò potrà certamente rilevare nell’ambito delle operazioni di divisione dell’eredità, dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse posizioni creditorie.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, precisando definitivamente che ogni coerede può agire per l’adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la banca ( o parte debitrice)  possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi.

SUCCESSIONE: DISTINZIONE TRA EREDE e LEGATARIO

La Corte di Cassazione, con recentissima  ordinanza n. 27413/2017, ha enunciato i criteri volti a distinguere le due posizioni successorie:  si acquisisce la qualità di erede quando si subentra nella titolarità dell’intero patrimonio ereditario o in una quota di esso, mentre si diventa legatari se il testatore attribuisce la titolarità di singoli e individuati beni. 

 La vicenda trae origine dalla domanda di riduzione promossa dal moglie di un defunto, nei confronti delle disposizioni testamentarie, con le quali, quest’ultimo, lasciava la maggior parte dei suoi beni ad una sorella, nominata unica erede, mentre alla moglie, con cui peraltro non aveva figli, solo determinati beni. Ricordava la Corte che si ha una istituzione di erede ex re certa quando il testatore attribuisce all’erede non una quota dell’intero patrimonio ereditario, ma una o più cose determinate. In questo caso, infatti, non si ha legato, ma una vera istituzione di erede tutte le volte in cui risulta evidente che il testatore ha inteso i beni assegnati come rappresentativi di una quota di eredità.
Si configura, invece, un
legato quando un soggetto succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell’intero patrimonio del defunto, ma come beni specifici.
Se il legato viene lasciato
in conto di legittima, il legittimario, qualora il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, può chiedere la differenza acquisendo la veste di erede.    Se il legato viene lasciato in sostituzione di legittima, il legittimario può scegliere di rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato e perdere il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima.
A fronte di tali precisazioni, la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la moglie fosse stata istituita
erede e dunque che l’attribuzione a lei fatta non potesse qualificarsi come legato in conto di legittima.

 

 

LA FOTOCOPIA VALE IN TRIBUNALE?

La Corte di Cassazione con  sentenza  n. 27233/17 del 16.11.2017ha precisato che la fotocopia ha valore di prova documentale solo se non viene tempestivamente contestata in giudizio.Contrariamente  alla decisone del giudice di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione decreto ingiuntivo, proponeva appello ***, lamentando come i documenti prodotti a sostegno della domanda monitoria fossero delle semplici fotocopie.
Tuttavia, il giudice d’appello, riteneva di non potere avvalorare le richieste della società debitrice, in quanto, la stessa, si era solo limitata a dedurre, nel corso delle precedenti fasi di giudizio, come i documenti prodotti dal creditore fossero delle copie fotostatiche, non operando alcuna specifica contestazione.

SI ALLA CANNA FUMARIA IN FACCIATA

Il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata, infatti, il  Tar delle Marche  con sentenza n. 648/2017 ha stabilito che è possibile procedere all’installazione di una canna fumaria senza il consenso degli altri condomini, purché venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Ovviamente, ciò deve avvenire nel rispetto dei regolamenti comunali, i quali stabiliscono dei limiti per la collocazione delle bocche dei camini, da installare ad almeno 1 metro al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
Tuttavia, pur non essendo necessario il consenso di tutti i condomini, vige comunque l’obbligo di informare dei lavori l’amministratore del condominio, il quale sarà tenuto a informare gli altri condomini alla prima riunione utile.
Alla luce di tanto emerge che il condominio non può rifiutare l’utilizzo della facciata dell’edificio per ancorare i tubi di scarico, in quanto trattandosi di una parte comune, essa può essere utilizzata da ciascun condomino per i propri bisogni, purché, come innanzi detto, dato uso non arrechi un pregiudizio all’immobile e non ne impedisca l’uso comune.

E’ TUTTA COLPA DEL MEDICO

La responsabilità del medico:  e le precisazioni della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2275  del 2017.

Ai fini del risarcimento del danno per responsabilità medica, è il paziente che deve provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e la condotta dei medici.

Mentre la struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità ( art 1218 c.c.) , dovrà, a sua volta, dimostrare “l’impossibilità della prestazione sanitaria “derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e non evitabile anche  con l’ordinaria diligenza”.

HO DIMENTICATO DI REGISTRARE IL CONTRATTO D’AFFITTO E ADESSO ??

HO AFFITTATO FINALMENTE ! MA HO DIMENTICATO  DI   REGISTRARE   IL  CONTRATTO  E  ADESSO ???

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25503 del 13 dicembre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di nullità del contratto di locazione.

Secondo la Cassazione, la mancata registrazione del contratto di locazione comporta la radicale nullità dello stesso, con la conseguenza che, il conduttore che avesse pagato le pigioni mensili ha diritto al risarcimento del danno o al pagamento dell’ingiustificato arricchimento.

Contratto di locazione non registrato deve esser dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 e lo stesso è comunque, “inesistente, in quanto non vi era stato “alcun accordo delle parti in tal senso .
Pertanto, nulla sarà  al locatore, non essendo mai sorto “alcun vincolo giuridicotra l’inquilino e il proprietario.          

                                                                  (Consiglio del giorno : registrate gente registrate !!! )

E SE ATTRAVERSI LA STRADA DI NOTTE

ATTRAVERSI LA STRADA DI NOTTE FUORI DALLE STRISCE PEDONALI ?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27524 del 20 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale, fornendo alcune precisazioni in tema di concorso di colpa del  pedone  che venga investito da un’automobile.    Secondo la Cassazione, nel caso in cui il pedone sia stato investito da un’auto, può dirsi sussistente il concorso di colpa del pedone stesso se questi abbia attraversato la strada di notte, al di fuori delle strisce e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito.

E se il cucciolo fa danni chi paga ?

Mi hanno lasciato il cucciolo se fa danni chi paga ?

La recente cassazione penale, con la sentenza n. 51448 del 10 novembre 2017,  ha stabilito le  responsabilità sia civile che penale ( per lesioni personali)   del detentore del cane verso i terzi danneggiati.

Ma chi è il detentore??

E’ il vicino di casa, l’amico, il fratello che ha in custodia l’animale, mentre il proprietario si assenta.

E’ l’immacolata non si lavora

MA  IL VOSTRO CAPO PUO’ CHIEDERVI  DI  LAVORARE  IL  VENERDì  DELL’ IMMACOLATA ?

O IL LUNEDI’ DI NATALE ?

LA CASSAZIONE RISPONDE :  No!

Così la recentissima  Sentenza del 23 Novembre 2017 numero 27948  Ci dice che :

” E’ NULLO il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della L. n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell’8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario)” . Il patto è nullo anche se in lavoro infrasettimanale e festivo fosse previsto dal contratto collettivo, insomma caro lavoratore sei tu a decidere se vuoi lavorare all’immacolata oppure no !

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L’alba del mio Blog

Ecco l’alba del Blog del nuovo sito

Questo è il blog dello studio legale Cipolla in questa pagina vi segnalerò le nuove sentenze della Cassazione , qualcuno degli argomenti che tratto nei miei processi , così potrete trarre le ultime novità in materia di diritto civile e di famiglia, se poi avete qualche richiesta particolare potete richiedere un parere on line ed io vi risponderò in forma anche privata .