Panoramica sintetica delle principali novità al 1/3/2023:

1) pec- notifica obbligatoria se controparte ha una pecmail

2) abrogato 706 cpc e ss——→ per separazione di divorzi si applicano norme 473 cpc e seguenti

3) citazione nuovo avvertimenti ( g.p. e mediaz/negoz ) e nuova date edittali——→rito secondo 171 bis seguenti cpc

4) abrogazione del 702 bis cpc e ss ——→ procedimento semplificato di cognizione 281 decies

5) aumento competenza G di P ——→e introduzione al g.d.p. per ricorso ex art 281 decies

6) abrogazione formula esecutiva

7) abrogazione rito fornero rimane solo il rito base 414 cpc

Avvio di procedimento sanzionatorio, rispondere o lasciare correre, questo il dilemma ! 

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO : Rispondere o lasciare correre, questo il dilemma ! 

SE TI è ARRIVATA LA FAMOSA “LETTERINA” DAL MINISTERO DELLA SALUTE E NON SAI CHE COSA FARE FORSE DOVRESTI LEGGERE QUESTO ARTICOLO FINO IN FONDO :——–

 intanto non spaventarti si tratta  di una sanzione amministrativa, non certamente di un arresto , ma che cosa devi fare rispondere o lasciare corre ? Questo il dilemma ! Come osserverai  dal contenuto della  lettera di avvio di procedura si intuisce che il tuo silenzio consentirà la trasmissione dei tuoi dati personali e sanitari dal Ministero della Salute alla Agenzia delle Entrate Riscossione, ebbene la normativa Europea ( che prevale su quella nazionale ) impedisce questa trasmissione dei tuoi dati sensibili e sanitari , è per questo motivo che ho elaborato una semplice lettera di diffida diretta al Ministero ; che costituisca un monito all’Ente dall’effettuare una tale divulgazione di dati;  la missiva va spedita solo alla ASL di competenza, perchè altrimenti diffonderemmo noi agli altri Enti  i dati che intendiamo tutelare, e nello stesso tempo è inutile riportare elementi giuridici e argomentazioni, che possono di fatto farsi valere solo in un causa : le lettere legali hanno in genere altri scopi, come in questo caso .   E’ ovvio che infrangere un obbligo di non trasmissione di dati sensibili espone a delle sanzioni gli Enti trasgressori, sanzioni ben maggiori di 100 euro, e comunque l’illecito comportamento altrui è un buon modo per iniziare una causa davanti al Giudice di Pace, non pensi ?   Ma allora ,ti starai domandando,  io che cosa debbo fare ? Invia una fotografia a mezzo whatapp al numero di  cellulare 3333900374 della sola prima pagina del tuo avvio di procedimento sanzionatorio ed indica una email a cui riceverai la missiva con le istruzioni per la successiva comunicazione a mezzo spid sul sito della Agenzia delle entrate riscossione, il costo è simbolico di 15 euro comprese tasse si paga a mezzo paypall o bonifico come preferisci, anche dopo aver ricevuto la missiva, perchè i diritti costituzionali meritano rispetto ed oggi è venuto il nostro turno di difenderli. 

L’ufficio è stato messo in sicurezza

Lo Studio Legale Cipolla è stato messo in sicurezza, con numerose paratie 

anche con  chiusura totale . Ma soprattutto riceviamo in teleconferenza

con skype, whatapp,  sempre per  appuntamento da fissarsi telefonicamente.

Se dopo una bella sentenza non fate la causa esecutiva i vostri soldi non li vedrete mai

 Se dopo la causa cognitiva, in cui il Giudice accerta se avete diritto ad avere dal Vostro datore di lavoro  lo stipendio arretrato non fate la procedura esecutiva, che è una vera e propria causa esecutiva  successiva e diversa dalla prima,  è possibile che i Vostri stipendi pure riconosciuti dal primo Giudice non arrivino mai nella vostre tasche, la giustizia in Italia  funziona così un primo Giudice accerta un secondo Giudice esegue in due procedure diverse.

E’ quanto è capitato alla bella ma  sfortuna sentenza che vedete in allegato.

ps se poi non pagate all’avvocato neppure la prima causa è difficile che vi faccia la seconda

SIAMO FINITI SUL GIORNALE

Siamo finiti sul giornale : un piccolissimo stralcio di una citazione per usucapione  è comparsa sulla prealpina il   22 maggio 2018 : quando le controparti sono troppo numerose oppure troppo difficili da individuare  la causa si inizia con “un po’ di pubblicità sul giornale ” 

se ti commissiono un software poi è solo mio

Di chi è il codice sorgente di un software?

Se una società commissiona un software ad un libero professionista l’utilizzo economico del prodotto spetta unicamente al committente.

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito ai diritti di sfruttamento economico del software nel caso in cui lo sviluppo del mdesimo sia stato commissionato da una società a un libero professionista.

Nel caso sottoposto ai giudici bolognesi (sent. del 18/05/2016) una società aveva sottoscritto un contratto di collaborazione professionale con un libero professionista (quindi un lavoratore autonomo), incaricandolo di occuparsi dello sviluppo di un software. Nel caso di specie il tribunale adito aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto di collaborazione professionale, condannando il professionista a restituire alla società il codice sorgente del software, ed inibendolo dall’utilizzo indebito del programma.

 

LUCE E GAS NON TOCCARE AL CONDOMINO CHE NON VUOLE PAGARE

 

Il tribunale di Bologna con ordinanza del 15/09/2017  si è pronunciato in merito alla possibilità o meno per il Condominio di sospendere l’erogazione del servizio di riscaldamento, di acqua e dell’antenna televisiva al condomino moroso. Ed in particolare la detta pronuncia  stabilisce che :

a) nel caso di specie, stante la durata ultrasemestrale della morosità riferibile alla condomina  sussistono senz’altro astrattamente i presupposti applicativi dell’art. 63 cit., in forza del quale, per l’appunto, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”;

b) di contro, da tempo dottrina e giurisprudenza si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere – a fronte dell’interesse meramente economico del Condominio – fra servizi “essenziali” e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato:

c) con riferimento al servizio di riscaldamento ed acqua si sono così confrontati gli orientamenti negativi alla sospensiva in parola per i diritti primari costituzionalizzati (Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013) e quelli positivi (Trib. Roma 27.6.2014; Trib. Alessandria 17.7.2015; Trib. Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014);

Nell’aderire al primo orientamento – che nega la sospensiva – il Tribunale di Bologna  osserva che:

– dei servizi “essenziali” ha tenuto conto anche la legislazione statale, che, per quanto riguarda il servizio acqua, con il D.P.C.M. 29 agosto 2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite;

Peraltro, quanto all’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, pur non essendo un servizio essenziale, è da escludere la sospensiva in quanto parte ricorrente non aveva allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa;

per i servizi comuni principali sopra indicati l’istituto qui in discussione va in ogni caso riguardato come extrema ratio: nel caso di specie, il Condominio, avendo già attivato una procedura esecutiva immobiliare, può: a) chiedere al G.E. la sostituzione immediata del custode del bene pignorato in vece del debitore esecutato, con conseguente acquisizione dei frutti derivanti dalla locazione dello stesso; b) sollecitare il nuovo custode a procedere alla liberazione dell’immobile, in caso di inadempienza ai predetti obblighi.

 

LA BRAGA è DEL CONDOMINIO o del CONDOMINO?

Secondo la SUPREMA CORTE la braga di collegamento degli scarichi fognari condominiali, servendo unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, non può considerarsi bene comune.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 1027 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

In proposito, la Cassazione evidenziava che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., si “presumono comuni i canali di scarico solo ‘fino al punto di diramazione’ degli impianti ai locali di proprietà esclusiva”.

Con riferimento alla “braga” in questione (vale a dire, “l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale”), la Cassazione osservava che la stessa non serve all’uso comune, dal momento che la stessa ha l’unico scopo di “convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini”.

Secondo la SUPREMA CORTE la braga di collegamento degli scarichi fognari condominiali, servendo unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, e non può considerarsi bene comune.

La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dai condomini, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato: secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare le loro domande, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1117 c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che la “braga di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino” rientrasse tra le parti comuni.

Con riferimento alla “braga” in questione (vale a dire, “l’elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale”),  la Cassazione osservava che la stessa non serve all’uso comune, dal momento che la stessa ha l’unico scopo di “convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la “braga” costituisse un bene comune, ponendo, altrettanto erroneamente, a carico del condominio la relativa riparazione.